Sez. II
Art. 13
13 / 109Sanzioni interdittive
In vigore dal 24 gen 2026
1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Fermo restando quanto previsto dagli , comma 5 e 25-octies.2, comma 3, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall', comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-13