Capo I
Art. 4
Reati commessi all'estero
In vigore dal 4 lug 2001
1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purchè nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-4