Sez. V

Art. 58

Archiviazione

In vigore dal 4 lug 2001
1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell', il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-58

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