Sez. V

Art. 57

Informazione di garanzia

In vigore dal 4 lug 2001
1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all', comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-57

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