Sez. V

Art. 56

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

In vigore dal 4 lug 2001
1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso. 2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-56

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