Sez. IV

Art. 46

Criteri di scelta delle misure

In vigore dal 4 lug 2001
1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente. 3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. 4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-46

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