Sez. III
Art. 44
Incompatibilità con l'ufficio di testimone
In vigore dal 4 lug 2001
1. Non può essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all', comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-44