Sez. IV

Art. 50

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

In vigore dal 4 lug 2001
1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall' ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'. 2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-50

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