Sez. II
Art. 29
Fusione dell'ente
In vigore dal 4 lug 2001
1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-29