Capo II›Sez. I
Art. 27
Responsabilità patrimoniale dell'ente
In vigore dal 4 lug 2001
1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-27