Sez. III
Art. 26
Delitti tentati
In vigore dal 4 lug 2001
1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-26