Capo II

Art. 47

L) Sanzioni a carico dei notai (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21

In vigore dal 1 gen 2002
(L) Sanzioni a carico dei notai (legge 28 febbraio 1985, n. 47, ) 1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli e non convalidabili costituisce violazione dell' della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima. 2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall', sono esonerati da responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni; l'osservanza della formalità prevista dal comma 6 dello stesso tiene anche luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-06;378#art-47

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