Capo IV

Art. 21

Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità

In vigore dal 30 giu 2001
Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità 1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze: a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT); b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991; c) le zone aventi specifico interesse agrituristico. 2. La tutela di cui al comma 1 è realizzata, in particolare, con: a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all', comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall' del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e l'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell' del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997; b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all', comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell', comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall' del decreto legislativo n. 389 del 1997.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228#art-21

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