Capo IV

Art. 24

Indicatori di tempo e temperatura

In vigore dal 30 giu 2001
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, sono definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per promuovere l'indicazione in etichetta delle modalità di conservazione dei prodotti agroalimentari in relazione al tempo ed alla temperatura da riportare all'interno ed all'esterno degli imballaggi preconfezionati di prodotti agroalimentari freschi, refrigerati e surgelati di breve durabilità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228#art-24

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