Capo I
Art. 2
Iscrizione al registro delle imprese
In vigore dal 30 giu 2001
1. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228#art-2