Art. 6

Lavoro e apprendistato

In vigore dal 30 giu 2001
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali di categoria con riferimento ai settori della pesca e dell'acquacoltura e delle attività connesse sono disciplinati gli strumenti per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nel settore in base ai seguenti criteri: a) prevedere le condizioni per favorire lo sviluppo occupazionale in correlazione al contenimento del costo del lavoro; b) favorire la formazione professionale e l'ingresso dei giovani nel lavoro attraverso la promozione dell'apprendistato e della formazione-lavoro. 2. Al fine di assicurare una più efficiente applicazione delle norme relative al prestito d'onore, di cui all', comma 7, della legge 21 maggio 1998, n. 164, i previsti benefici sono estesi ai disoccupati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;226#art-6

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