Art. 1

Principi generali

In vigore dal 30 giu 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli della legge 5 marzo 2001 n. 57; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile 2001; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie; Emana il seguente decreto legislativo: . Principi generali 1. Le politiche in materia di pesca e di acquacoltura: a) si ispirano ai principi della sostenibilità e responsabilità verso l'ambiente e verso i consumatori; b) assegnano priorità agli strumenti che assicurano produzioni sicure, di qualità ed ecosostenibili; c) promuovono opportunità occupazionali attraverso l'incentivazione della multifunzionalità; d) si avvalgono degli strumenti di concertazione tra lo Stato, le regioni, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali; e) si avvalgono della consultazione di tutti gli altri soggetti associativi interessati al settore, incluse le organizzazioni non governative; f) si avvalgono della ricerca scientifica nella definizione delle regole tecniche di accesso alle risorse biologiche e nella definizione degli indicatori di sostenibilità. 2. Lo Stato e le regioni garantiscono la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;226#art-1

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