Art. 3

Abrogato

Attività connesse a quelle di pesca.

In vigore dal 2 feb 2012
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;226#art-3

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