Art. 9

In vigore dal 13 giu 2001
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 5.985 milioni di lire per l'anno 2001, 7.909 milioni di lire per l'anno 2002, 7.874 milioni di lire per l'anno 2003 e in 7.964 milioni di lire a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bianco, Ministro dell'interno Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Mattarella, Ministro della difesa Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-03;201#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo