Art. 9
In vigore dal 13 giu 2001
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 5.985 milioni di lire per l'anno 2001, 7.909 milioni di lire per l'anno 2002, 7.874 milioni di lire per l'anno 2003 e in 7.964 milioni di lire a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Mattarella, Ministro della difesa
Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-03;201#art-9