Art. 5
In vigore dal 13 giu 2001
1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:
"Art. 54-bis (Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei direttivi medici). - 1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 46 e 47, ai concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici ed al relativo corso di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di medico. Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei direttivi medici con la qualifica di medico principale.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-03;201#art-5