Art. 7
In vigore dal 13 giu 2001
1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:
"Art. 65-bis (Riconoscimento dell'anzianità pregressa). - 1. Nei confronti dei funzionari del ruolo dei commissari ed equiparati provenienti da ruoli diversi, nominati vice commissari e qualifica corrispondente a partire dal 1981, ai fini dell'attribuzione dell'incremento della retribuzione individuale di anzianità in godimento, ai sensi dell' della legge 30 novembre 2000, n. 356, il valore di riferimento delle classi e scatti stipendiali del livello di inquadramento e del corrispondente VII livello retributivo è quello in vigore il 31 dicembre 1986, maggiorato dell'importo, ove non attribuito, previsto per tale livello dall', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.
2. L'adeguamento economico di cui al comma 1 decorre dal 1o gennaio 1999 ovvero, se successiva, dalla data della nomina e non ha effetto sulle disposizioni di cui alla legge 1o aprile 1981, n. 121, in materia di attribuzione del trattamento economico spettante al primo dirigente e al dirigente superiore e qualifiche corrispondenti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, ai funzionari delle corrispondenti qualifiche delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-03;201#art-7