Art. 3
In vigore dal 15 giu 2001
1. Per la durata del periodo transitorio, i valori espressi in euro di cui all'articolo 2435-bis, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile ed all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, come modificati dal presente decreto legislativo, si intendono espressi anche in lire applicando il tasso fisso di conversione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-27;203#art-3