Art. 2
In vigore dal 15 giu 2001
1. L'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è così modificato:
a) alla lettera a) le parole: "19.000 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "12.500.000 euro";
b) alla lettera b) le parole: "38.000 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "25.000.000 euro".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-27;203#art-2