Art. 1
In vigore dal 15 giu 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, ed in particolare l', comma 1, e l'allegato A;
Vista la direttiva 1999/60/CE del Consiglio del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e degli affari esteri;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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1. L'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile è così modificato:
a) al n. 1) le parole: "4.700 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "3.125.000 euro";
b) al n. 2) le parole: "9.500 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "6.250.000 euro".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-27;203#art-1