Art. 9
Decorrenza
In vigore dal 1 gen 2001
1. All' del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante norme in materia di decorrenza e disciplina transitoria, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole da: "dalla data da cui ha effetto" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2001"; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente.";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, le disposizioni di cui all' della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applicano ai rendimenti maturati anteriormente al 1o gennaio 2001; la ritenuta prevista dal citato va applicata anche all'atto del trasferimento delle posizioni pensionistiche da una delle predette forme ad una forma pensionistica di altro tipo.";
c) nel comma 2, primo periodo, le parole da: "maturate" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", comprese le relative anticipazioni, e di altre indennità e somme, maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001."; nel medesimo comma, secondo periodo, la parola: "maturato" è sostituita dalle seguenti: ", comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennità e somme maturate".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;168#art-9