Art. 13
Entrata in vigore
In vigore dal 1 gen 2001
1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto, le parole: "1° giugno 2000" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2001".
2. Tutte le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2001.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;168#art-13