Art. 11
Imposta sostitutiva sui redditi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
In vigore dal 1 gen 2001
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: "lettera g-quinquies)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere g-quater) e g-quinquies)";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 26-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale è corrisposto è superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, nonché della data di pagamento dell'imposta sostitutiva. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica. L'imposta sostitutiva è versata entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata.";
c) il comma 2 è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;168#art-11