Art. 7
Soppressione uffici periferici
In vigore dal 5 giu 2001
1. A decorrere dalla data della costituzione delle strutture previste dalla normativa regionale di cui all', comma 1, del presente decreto sono soppressi gli uffici periferici e le strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espletanti i compiti e le funzioni previste nei commi 1 e 2 dell' del presente decreto e contestualmente si procede all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali così come individuati in base al decreto di cui al comma 1 del successivo . In particolare sono soppresse le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.
2. Dalla medesima data di cui al precedente comma 1 decorre l'esercizio da parte della regione delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto.
3. Dalla data di cui al precedente comma 1, la regione succede nella proprietà delle attrezzature e dei beni strumentali degli uffici e delle strutture soppressi. Ai contratti in corso subentra la regione previo consenso delle parti contraenti fino alla scadenza dei contratti stessi. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali esistenti alla data dell'effettivo subentro della regione, nonché il contenzioso in essere alla predetta data.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-10;183#art-7