Art. 3
Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali
In vigore dal 5 giu 2001
Attività in materia di eccedenze
di personale temporanee e strutturali
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e strutturali.
2. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai processi gestionali delle eccedenze presso la regione è svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale. La regione promuove altresì gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.
3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, la regione esprime motivato parere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-10;183#art-3