Art. 1
Oggetto del conferimento
In vigore dal 5 giu 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall' della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 24 gennaio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Oggetto del conferimento
1. Il presente decreto disciplina la delega alla regione autonoma della Valle d'Aosta delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro.
2. Le funzioni ed i compiti in materia di politiche del lavoro già esercitati alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere svolti dalla regione Valle d'Aosta.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-10;183#art-1