Art. 9

Attribuzione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate

In vigore dal 5 giu 2001
Attribuzione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a rimborsare annualmente alla regione la spesa necessaria per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'. 2. In sede di prima applicazione le risorse da attribuire alla regione sono pari al 95% delle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione dello Stato nell'ultimo esercizio finanziario nel quale essi sono stati integralmente svolti. 3. Successivamente la determinazione dei rimborsi spettanti alla regione è effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e il Presidente della giunta regionale tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 56 dell' della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-10;183#art-9

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