Art. 7
Sanzioni amministrative
In vigore dal 9 mag 2001
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il custode ovvero il detentore che violino le disposizioni di cui all', comma 1, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
2. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata sino alla metà ed è disposta la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a tre mesi facendo comunque obbligo a chi spetti di salvaguardare il benessere degli animali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Veronesi, Ministro della sanità
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;146#art-7