Art. 4
Controlli
In vigore dal 9 mag 2001
1. Le autorità sanitarie territorialmente competenti:
a) dispongono ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, da effettuare anche in occasione di altri controlli; in tale attività, la conformità delle modalità di allevamento e custodia degli animali alle disposizioni di cui all'allegato deve essere valutata tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche;
b) trasmettono al Ministero della sanità, nei termini da esso stabiliti e utilizzando il modello appositamente predisposto, una relazione sulle ispezioni di cui alla lettera a) anche ai fini del successivo comma 2.
2. Il Ministero della sanità presenta alla Commissione europea, secondo le modalità da essa stabilite, una relazione complessiva sui risultati delle ispezioni di cui al comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;146#art-4