Art. 5

Controlli veterinari comunitari

In vigore dal 9 mag 2001
1. Gli esperti veterinari della Commissione europea ed il Ministero della sanità, anche al fine di garantire l'applicazione uniforme all'interno del territorio nazionale, possono procedere a controlli per: a) verificare che siano rispettati i requisiti stabiliti dal presente decreto; b) accertare che le ispezioni di cui all', comma 1, lettera a), vengano effettuate secondo le modalità stabilite in sede nazionale e comunitaria. 2. L'autorità competente fornisce assistenza agli esperti veterinari della Commissione europea nell'espletamento degli incarichi di cui al comma 1. 3. I risultati dei controlli di cui al comma 1 formano oggetto di una relazione la cui elaborazione e diffusione ha luogo previa discussione tra gli incaricati della Commissione e il Ministero della sanità. 4. Il Ministero della sanità adotta i provvedimenti resi necessari dai risultati delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;146#art-5

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