Art. 5
Controlli veterinari comunitari
In vigore dal 9 mag 2001
1. Gli esperti veterinari della Commissione europea ed il Ministero della sanità, anche al fine di garantire l'applicazione uniforme all'interno del territorio nazionale, possono procedere a controlli per:
a) verificare che siano rispettati i requisiti stabiliti dal presente decreto;
b) accertare che le ispezioni di cui all', comma 1, lettera a), vengano effettuate secondo le modalità stabilite in sede nazionale e comunitaria.
2. L'autorità competente fornisce assistenza agli esperti veterinari della Commissione europea nell'espletamento degli incarichi di cui al comma 1.
3. I risultati dei controlli di cui al comma 1 formano oggetto di una relazione la cui elaborazione e diffusione ha luogo previa discussione tra gli incaricati della Commissione e il Ministero della sanità.
4. Il Ministero della sanità adotta i provvedimenti resi necessari dai risultati delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;146#art-5