Art. 6

Sanzioni

In vigore dal 2 mar 2003
1. Chiunque pone in essere una delle attività illecite di cui all' è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni oltre al pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila per ciascun dispositivo illecito. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecento milioni. Si applicano altresì le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli articoli 171-bis e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. 2. Gli organi di cui all', comma 1, procedono al sequestro cautelare dei dispositivi illeciti. 3. I dispositivi oggetto di sequestro cautelare di cui al comma 2 sono confiscati a seguito dell'accertamento definitivo della loro illiceità.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-11-15;373#art-6

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