Art. 3
Mercato interno
In vigore dal 30 dic 2000
1. Sono consentite la fornitura di servizi protetti o di servizi connessi aventi origine in un altro Stato membro, nonché la libera circolazione dei dispositivi per l'accesso condizionato, fermo restando il disposto del comma 2 dell' della legge 29 marzo 1999, n. 78.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-11-15;373#art-3