Art. 4
Attività illecite
In vigore dal 30 dic 2000
1. Sono vietate le seguenti attività:
a) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio ovvero il possesso a fini commerciali di dispositivi di cui all', comma 1, lettera g);
b) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi di cui all', comma 1, lettera g);
c) la diffusione con ogni mezzo di comunicazioni commerciali per promuovere la distribuzione e l'uso di dispositivi di cui all', comma 1, lettera g).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-11-15;373#art-4