Titolo IV
Art. 61
Sospensione dalla partecipazione agli scrutini
In vigore dal 23 apr 2023
1. È sospeso dagli scrutini di promozione il personale delle carriere di cui al presente decreto rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all', comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
2. Nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre 2001.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334#art-61