Titolo IV
Art. 56
Riconoscimento dei crediti formativi
In vigore dal 5 dic 2000
1. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, può attivare corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. A coloro che abbiano frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all', comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al successivo com-ma 8, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all', comma 7, dello stesso decreto ministeriale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334#art-56