Titolo IV

Art. 58

Conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale

In vigore dal 19 apr 2025
1. Tutti gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti della Polizia di Stato tenendo conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi e dei programmi da realizzare, nonché delle attitudini e delle capacità professionali dei funzionari. 2. Con decreto del Ministro dell'interno possono essere individuate, in rapporto alla medesima qualifica dirigenziale, più posizioni graduate secondo la diversa rilevanza degli incarichi. 3. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono conferiti ai vice questori aggiunti, ai vice questori, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori e qualifiche corrispondenti dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 4-bis. Per corrispondere alle preminenti esigenze di funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, connesse in particolare alla necessità di garantire la continuità e l'efficacia delle attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché di contrasto e prevenzione della criminalità e della minaccia terroristica, anche con riferimento alle attività strumentali e di supporto, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, per i funzionari della Polizia di Stato che conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto e alle qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari possono essere individuati, ai fini del successivo conferimento ai sensi del comma 4, per non oltre un quinquennio e nel limite del 20 per cento delle relative dotazioni organiche, posti di funzione in deroga a quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi degli , comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del presente decreto e dell' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, rendendo contestualmente indisponibili altrettanti posti di funzione tra quelli previsti con il medesimo decreto e, comunque, nel rispetto delle tipologie di funzioni e delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, n. 337 e n. 338. 5. Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento in disponibilità, il comando e il collocamento fuori ruolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334#art-58

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo