Titolo ICapo I

Art. 5 quater

Dimissioni dal corso di formazione

In vigore dal 7 lug 2017
1. Sono dimessi dal corso di cui all' i vice commissari che: a) dichiarano di rinunciare al corso; b) non ottengono il giudizio di idoneità ai servizi di polizia; c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal corso; d) non superano l'esame finale del corso. 2. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano il rientro del personale nel ruolo e nella qualifica di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario e a commissario. Si applicano le disposizioni di cui all', ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2 del predetto articolo sono ridotti della metà. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al medesimo , commi 3, 4, e, in quanto compatibili, 5.
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