Titolo I›Capo I
Art. 5 quater
17 / 98Dimissioni dal corso di formazione
In vigore dal 7 lug 2017
1. Sono dimessi dal corso di cui all' i vice commissari che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneità ai servizi di polizia;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal corso;
d) non superano l'esame finale del corso.
2. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano il rientro del personale nel ruolo e nella qualifica di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario e a commissario. Si applicano le disposizioni di cui all', ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2 del predetto articolo sono ridotti della metà. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al medesimo , commi 3, 4, e, in quanto compatibili, 5.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334#art-5-quater