Titolo I›Capo I
Art. 2 bis
Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia
In vigore dal 20 feb 2020
1. L'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia avviene: a) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami; b) mediante concorso interno, per titoli ed esami.
1-bis. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale della carriera dei funzionari, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 è determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica della carriera. Sulla base degli esiti del concorso per commissario, il concorso per vice commissario è bandito in modo che il numero complessivo dei funzionari che accedono alla carriera attraverso il concorso interno e attraverso le riserve nel concorso pubblico di cui all', comma 4, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334#art-2-bis