Titolo III›Capo I
Art. 45 bis
Attribuzioni dei medici veterinari di Polizia
In vigore dal 7 lug 2017
1. I medici veterinari di Polizia hanno le seguenti attribuzioni:
a) garantiscono il funzionamento delle infermerie specializzate medico-veterinarie per i cavalli e i cani della Polizia di Stato;
b) provvedono alla tutela della salute dei quadrupedi della Polizia di Stato attraverso le azioni di zooprofilassi, finalizzate alla prevenzione delle malattie infettive;
c) provvedono all'accertamento dell'idoneità dei quadrupedi per l'accettazione all'atto dell'acquisto o per l'individuazione di eventuali difetti e vizi che ne determinano la riforma;
d) sono responsabili della vigilanza igienico-sanitaria sugli alimenti ad essi destinati in somministrazione;
e) svolgono funzioni peritali nelle commissioni di collaudo dei generi alimentari e di consulenza tecnica-legale sulla determinazione delle cause di perdita dei quadrupedi;
f) collaborano all'ispezione, alla vigilanza ed al controllo degli alimenti di origine animale e misti nelle mense e nelle strutture di ristorazione collettiva dell'amministrazione;
g) verificano la corretta gestione degli impianti di ricovero degli animali, nonché dei mezzi destinati al loro trasporto;
h) rilasciano i nulla osta necessari per le attività di cui al presente articolo;
i) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato, attività didattica nel settore di competenza;
l) possono essere impiegati, in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed eventi critici.
2. Per le modalità di individuazione delle funzioni dei medici principali veterinari e delle qualifiche superiori, si applica quanto previsto dall', rispettivamente, per i medici principali e per i medici a partire dai medici capo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334#art-45-bis