Titolo IIICapo I

Art. 52 bis

Attività libero-professionale dei medici e dei medici veterinari di Polizia

In vigore dal 20 feb 2020
1. Ai medici e ai medici veterinari della Polizia di Stato non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolta, quale controparte, la stessa Amministrazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334#art-52-bis

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