Art. 4
Personale
In vigore dal 30 set 2000
1. Il personale dello Stato in servizio presso i soppressi uffici, quale risultante dalla tabella A allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasferito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province.
2. All'inquadramento di dette unità, individuate secondo la citata tabella A, si provvede nel rispetto delle posizioni economiche acquisite, delle posizioni giuridiche compatibili con lo stato giuridico del personale degli enti camerali e mediante trasposizione orizzontale delle qualifiche funzionali, sulla base della tabella di equiparazione prevista dall', comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999.
3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di adozione del presente decreto, anche se espletati successivamente alla predetta data.
4. La dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997, viene ridotta in corrispondenza dei posti resi vacanti dalle unità trasferite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-09-05;256#art-4