Art. 1

Trasferimento di funzioni e compiti

In vigore dal 30 set 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 10, 20 e 50; Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1o settembre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: . Trasferimento di funzioni e compiti 1. Sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province le funzioni amministrative ed i compiti esercitati, ai sensi dei regi decreti 23 agosto 1890, n. 7088, e 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dagli uffici metrici provinciali che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-09-05;256#art-1

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Trasferimento di funzioni e compiti (Art. 1 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali.) — Testo vigente | Portale Normativo