Art. 3
Oneri finanziari
In vigore dal 30 set 2000
1. Agli oneri derivanti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale secondo quanto disposto dall' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1999, n. 286, e per ciascun ente nella misura indicata nella tabella B allegata al medesimo decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-09-05;256#art-3