Art. 3

Introduzione all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, del comma 8-bis

In vigore dal 7 lug 2000
Introduzione all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, del comma 8-bis 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato ed integrato da ultimo con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del corso biennale di formazione specifica in medicina generale possono presentare, nei termini stabiliti, domanda per l'inclusione nella graduatoria regionale dei medici aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia stato rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a causa del ritardo degli adempimenti regionali. L'attestato di superamento del corso biennale è prodotto dall'interessato, durante il periodo di validità della graduatoria regionale, unitamente alla domanda di assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento dell'attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 giugno 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Veronesi, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: Fassino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-06-07;168#art-3

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