Art. 1
Modifica all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni
In vigore dal 7 lug 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419, ed in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, ed in particolare gli , comma 1-bis, 19-ter e 8;
Visto l'articolo 10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, in base al quale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della legge n. 419 del 1998 e nel rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi da essa stabiliti, con uno o più decreti legislativi possono emanarsi disposizioni correttive ed integrative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;
Udito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 4 aprile 2000;
Acquisto il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati;
Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso nel termine il prescritto parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Modifica all', comma 1-bis, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni
1. Nell', comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall' del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le parole: "la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti con la legge regionale di cui all', comma 2-sexies.", sono sostituite dalle seguenti: "la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-06-07;168#art-1